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D.P.R. 11/07/1980 n. 753

Art. 69 Qualora, in seguito ad incidente o per qualsiasi altra causa, si venga a trovare sulla sede ferroviaria, ed in posizione tale da interessare la libera circolazione dei treni, materiale non di proprietà dell’azienda esercente, detto materiale può essere rimosso, anche prima dell’eventuale intervento dell’autorità giudiziaria, previo accertamento e descrizione delle precise condizioni in cui viene rinvenuto, a cura dei funzionari, ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza, degli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri o del sindaco del luogo o di chi ne fa le veci nell’esercizio delle funzioni di autorità locale di pubblica sicurezza, nonché, in mancanza, di graduati ed agenti della polizia ferroviaria e dei carabinieri in servizio di polizia ferroviaria.

Art. 70 In caso di urgenza, i dirigenti dell’esercizio addetti al movimento, alla linea e al materiale rotabile, o, in assenza di questi, gli agenti con funzioni di capo- treno hanno facoltà, anche prima dell’intervento dell’autorità giudiziaria e previo accertamento e descrizione, di disporre la rimozione del materiale rotabile la cui permanenza sul luogo di un qualsiasi incidente ostacoli la pronta riattivazione della circolazione dei treni. Tale materiale è inviato alle officine per le occorrenti riparazioni o, se del caso, rimesso in circolazione, salvo divieto dell’autorità giudiziaria da revocarsi, però, appena compiuti, con precedenza su ogni altra indagine, gli accertamenti ed i rilievi necessari. Per le ferrovie in concessione le facoltà di cui al primo comma possono essere esercitate solo dal personale giurato ai sensi del successivo art. 71. Titolo VII Attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla polizia dei trasporti. Applicazione delle relative sanzioni e devoluzione dei proventi Capo I Generalità

Art. 71 La prevenzione e l'accertamento delle infrazioni alle presenti norme, con esclusione di quelle di cui al successivo titolo VIII, e la stesura dei relativi verbali spettano agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia ferroviaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale. In assenza dei soggetti sopraindicati il personale addetto all'esercizio, alla custodia ed alla manutenzione delle ferrovie deve procedere alla constatazione dei fatti ed alle relative verbalizzazioni. Al suddetto personale delle ferrovie compete pure, in aggiunta al personale di cui all'art. 137 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393, la constatazione e la relativa verbalizzazione delle infrazioni alle disposizioni sull'attraversamento dei passaggi a livello. Per la legalità dei verbali, il personale delle ferrovie in concessione deve essere giurato nelle forme di legge. Per le ferrovie in concessione l'espletamento dei servizi di polizia ferroviaria spetta inoltre ai funzionari della M.C.T.C. addetti alla vigilanza nonché ai funzionari dei competenti organi delle regioni e degli enti locali territoriali se condo le rispettive attribuzioni. Capo II Procedura per l'applicazione delle sanzioni penali

Art. 72 Nelle contravvenzioni per le quali è stabilita la sola pena dell’ammenda, il trasgressore è ammesso a pagare immediatamente una somma corrispondente al minimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa . Per le infrazioni alle disposizioni sull'attraversamento dei passaggi a livello di cui al comma undicesimo dell'art. 15 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393, l'importo della oblazione è quello previsto dallo stesso testo unico. Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore può provvedervi, anche a mezzo di versamento in conto corrente postale, con le modalità indicate nel verbale di contravvenzione, entro sessanta giorni dalla contestazione.

Art. 73 La contravvenzione deve essere, in quanto possibile, immediatamente contestata al trasgressore. Salvo il caso che questi addivenga immediatamente all'oblazione, dell'avvenuta contestazione deve essere redatto un verbale, contenente anche le dichiarazioni che il trasgressore chiede che vi siano inserite. Copia di detto verbale deve essere consegnata al trasgressore stesso.

Art. 74 Qualora la contravvenzione non possa essere immediatamente contestata, debbono essere notificati gli estremi del relativo verbale, entro novanta giorni dall'accertamento, al trasgressore o, quando questi non sia identificato e si tratti di contravvenzione commessa ad un passaggio a livello da un conducente di veicolo munito di targa di riconoscimento, all'intestatario del documento di circolazione. Alla notificazione si provvede a mezzo posta con le norme in vigore per la notificazione degli atti giudiziari in materia penale, sostituito all'ufficiale giudiziario l'ufficio dal quale dipende chi ha accertato la contravvenzione. Per le constatazioni e le relative verbalizzazioni effettuate dal personale delle ferrovie in concessione alla notificazione provvede il direttore o il respon- sabile dell'esercizio. Dalla notificazione decorre per il trasgressore il termine previsto dal terzo comma del precedente articolo 72 per effettuare l'eventuale oblazione. Entro lo stesso termine la persona alla quale sono stati notificati gli estremi del verbale può chiedere che siano allegate al verbale stesso le proprie dichiarazioni. Salvo, comunque, il disposto dell'art. 162 del codice penale, la notificazione non è obbligatoria quando la contravvenzione sia connessa con un delitto perseguibile d'ufficio, ovvero riguardi una persona che non risiede in Italia. Le spese di notificazione fanno parte delle spese di procedimento ai sensi dell'art. 162 del codice penale.

Art. 75 Quando non sia ammessa o non abbia avuto luogo l'oblazione, il verbale viene trasmesso al pretore, ai sensi dell'art. 2 del codice di procedura penale, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.

Art. 76 Quando la contravvenzione non sia stata notificata nel termine prescritto, il pretore pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Il pretore, quando in seguito all'esame degli atti ed alle investigazioni che reputa necessarie, ritenga di infliggere soltanto la pena dell'ammenda, pronuncia condanna mediante decreto penale senza procedere al dibattimento, salvo che nei casi indicati nell'art. 506, comma terzo, del codice di procedura penale.

Art. 77 Il provento delle oblazioni riscosse dagli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia ferroviaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell’art. 221 del codice di procedura penale, nonché delle condanne a pene pecuniarie, è devoluto allo Stato. Il provento delle oblazioni riscosse dagli altri soggetti di cui al precedente art. 71 è devoluto alle aziende o alle amministrazioni di appartenenza dei soggetti stessi. Capo III Procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative

Art. 78 Il presente capo contiene le disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative del pagamento di somme, previste per le infrazioni alle presenti norme, escluse quelle sull'attraversamento dei passaggi a livello di cui ai commi nono e decimo dell'art. 15 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393, per le quali sono da osservarsi le disposizioni della legge 3 maggio 1967 n. 317.

Art. 79 Qualora le infrazioni siano commesse da persone soggette all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è tenuta in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere l'infrazione è obbligato in solido con l'autore dell'infrazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. Per tutte le infrazioni, l'obbligazione di pagare le somme dovute non si trasmette agli eredi.

Art. 80 E' ammesso il pagamento immediato nelle mani di chi constata l'infrazione e con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, salvo il disposto degli articoli 23 e 29 delle presenti norme, di una somma in misura ridotta corrispondente al minimo della sanzione stabilita per l'infrazione commessa. Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento non avvenga immediatamente, può provvedersi ad esso anche a mezzo di versamento in conto corrente postale, con le modalità indicate nel verbale di accertamento dell'infrazione, entro sessanta giorni dalla contestazione.

Art. 81 L'infrazione deve essere, in quanto possibile, contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alle persone che siano obbligate in solido al pagamento della somma dovuta per l'infrazione stessa. Salvo il caso del pagamento immediato in misura ridotta con effetto liberato- rio, dell'avvenuta contestazione deve essere redatto un sommario verbale, contenente anche le dichiarazioni che il trasgressore ed eventualmente le persone obbligate in solido chiedano vi siano inserite. Copia di detto verbale deve essere consegnata al trasgressore e alle persone suddette.

Art. 82 Se non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, gli estremi del relativo verbale devono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di novanta giorni dall'accertamento. Alla notificazione si provvede a mezzo posta con le norme in vigore per la notificazione degli atti giudiziari in materia penale, sostituito all'ufficiale giudiziario l'ufficio dal quale dipende chi ha accertato l'infrazione. Per le constatazioni e le relative verbalizzazioni effettuate dal personale delle ferrovie in concessione, alla notificazione provvede il direttore o il responsabile dell'esercizio. Dalla notificazione decorre il termine previsto dal secondo comma del precedente

art. 80 per effettuare l'eventuale pagamento in misura ridotta. Entro lo stesso termine le persone alle quali sono stati notificati gli estremi del verbale possono chiedere che siano allegate al verbale stesso le proprie dichiarazioni. Le spese di notificazione vanno aggiunte alla somma dovuta per sanzione amministrativa. L'obbligazione di pagare la somma dovuta si estingue per le persone nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Art. 83 Qualora non abbia avuto luogo il pagamento con effetto liberatorio, il verbale, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni viene trasmesso al direttore compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e al direttore del competente ufficio della M.C.T.C. o agli organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, per le ferrovie in concessione. L'organo territorialmente competente è quello del luogo ove è stata constatata l'infrazione. Se ricorre l'ipotesi contemplata nel successivo art. 86, il rapporto è invece trasmesso all'autorità giudiziaria competente per il reato. Nel caso di cui al comma precedente, come pure ogni qualvolta l'infrazione riguardi persone che non risiedono in Italia, la notificazione non è obbligatoria, salva, comunque, la facoltà di pagare, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto penale di condanna o del provvedimento ingiun tivo, una somma corrispondente al minimo della sanzione prevista.

Art. 84 Il direttore compartimentale delle F.S., il direttore dell'ufficio della M.C.T.C. o l'organo regionale, secondo la rispettiva competenza, se ritiene fondata la contestazione, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta entro il termine utile per il pagamento con effetto liberatorio, determina, con provvedimento motivato, l'importo della sanzione per l'infrazione commessa, entro i limiti stabiliti, minimo e massimo, e ne ingiunge il pagamento, insieme con le somme eventualmente dovute per tasse e sopratasse o per il prezzo del biglietto di trasporto o per altro titolo e per le spese di notificazione, all'autore della infrazione e alle persone che siano obbligate in solido. L'ordinanza-ingiunzione fissa un termine non inferiore a trenta giorni per il pagamento. Di tale pagamento l'interessato deve dare comunicazione, con gli estremi del versamento, entro il decimo giorno da quello in cui è avvenuto, all'organo che ha emesso l'ingiunzione. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

 

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